Il calcolo della prevalenza nelle società cooperative

Il gruppo di lavoro sulle società cooperative, promosso dall’Alleanza delle Cooperative e dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, ha messo a punto un documento dedicato alle conseguenze apportate dal Dlgs n. 139/2015, di riforma dei criteri di redazione dei bilanci societari, sul “calcolo della mutualità prevalente”.

Il documento congiunto si propone di individuare le peculiarità e le criticità che hanno impatto sul calcolo della prevalenza derivanti, in particolare, dall’eliminazione dell’area straordinaria (c.d. aggregato “E”, ove erano imputati “proventi e oneri straordinari”), nonché da altri nuovi criteri di classificazione e/o valutazione, quali, ad esempio, l’applicazione del nuovo criterio del costo ammortizzato.

Tra le soluzioni proposte si segnala in primo luogo l’adozione di un principio di pura “derivazione” dallo schema di Conto Economico riformato (in luogo di un criterio di “continuità” rispetto alle modalità di calcolo che venivano seguite antecedentemente alle modifiche).

Inoltre, il documento precisa che deve essere osservata anche la regola della c.d. “omogeneità mutualistica”, secondo la quale dovranno in ogni caso essere escluse le voci di componenti non attinenti allo scambio mutualistico. Tale deroga discende dall’applicazione del principio cardine sancito dal codice civile per il quale la società cooperativa, a differenza delle società lucrative, persegue lo scopo mutualistico.

Il documento, infine, riporta una serie di esemplificazioni su alcune poste che in passato erano considerate straordinarie (ad es. le sopravvenienze attive e/o passive derivanti dalla correzione di errori contabili non rilevanti commessi in esercizi precedenti, plusvalenze/minusvalenze derivanti da operazioni straordinarie) e che sono ora contabilizzate in voci che potrebbero essere rilevanti ai fini della misurazione della prevalenza.


Alleanza Cooperative Italiane

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